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La Familia Incredibili: non valutarsi in funzione degli altri
Posted by Ethel on aprile 18, 2009E' facile nel mondo dei genitori entrare in competizione: 'mio figlio è più bravo' 'mio figlio fa più cose' 'Oh come sono impegnato…non puoi capire' (come se gli altri non avessero impegni) insomma sembra si abbia un atteggiamento costante in cui si fa a gara a chi dà di più ai propri figli o a chi fa di più o… spesso sembra quasi che ci si dimentichi realmente cosa richiedano i figli, tanto si è presi dal dargli… ma poi… ce l'hanno chiesto? Ancora: 'Oh quant'è bravo quel bambino, così calmo… la madre deve essere molto brava!'
O.K. l'educazione, ma se un bambino è vivace o calmo questo non dipene dall'educazione, si può essere la mamma più brava del mondo ma se riesci a tenere un bambino vivace seduto per più di 5 minuti (e ho detto l'ipotesi più ottimistica)… sei o un mago o un naziskin.
Mettiamola sotto altri termini: se dovessero valutarmi come mamma in base a quanto sono calmi i miei figli… dovrei essere la peggiore delle mamme, eppure i miei figli sono sani, vanno bene a scuola, sono molto indipendenti… l'unica cosa è che se gli chiedi di stare fermi quando sono presi dal gioco si fermano dopo un'ora :-O. Di cose sbagliate ne vengono fatte a tonnellate… tutti i giorni ed essere perfetti potrebbe essere uno degli errori più grandi che si possano fare! Un'altra cosa cui sono spesso portati i genitori è valutare i propri figli in funzine degli altri bambini e questo penso sia uno degli errori più grandi: vostro figlio magari sarà un atleta ma potrebbe non amare la matematica, potrebbe invece essere un lettore accanito ma odiare gli sport. I termini di paragone si debbono avere ma farli sentire il meno possibile e in caso, dare dei riferimenti non come ammonizioni di inferiorità o superiorità di vostro figlio rispetto ad altri ma come se voleste dargli una direzione dove andare.
Nessuno è migliore o peggiore di qualcun altro, ma siamo tutti diversi, con diverse attitudini e diverse passioni che ci porteranno, col tempo, lungo strade diverse, ma non per questo migliori o peggiori delle altre. E' un messaggio difficile da dare ad un bambino, e non sempre ci riesco a darlo… ora provo a darvi degli esempi di momenti in cui penso che il messaggio sia arrivato chiaro e forte. Una volta chiesi a mia figlia come fosse andata l'interrogazione, felice mi annunciò il suo voto "ho preso 9e1/2… penso sia stato il voto più alto della classe…ma non mi ricordo se qualcuno ha preso più di me…" io la fermai e le feci capire che a prescindere dal fatto che qualcuno avesse preso o no un voto più alto del suo, il suo risultato era meraviglioso!
Stessa cosa successe ad un'altro compito, al quele però riuscì a prende a malapena la sufficienza, dopo che aveva studiato ed io ben sapevo cosa realmente sapesse. Non la sgridai, non c'era motivo, lei l'impegno lo avevo messo tutto, ma cercai di capire il perchè della lacuna domandandole quali erano le domande e come avrebbe risposto. Appurato che le risposte che avrebbe dato sarebbero state corrette… a me questo bastava… lei per me era da ottimo! Questi sono esempi, ma non è sempre facile comportarsi lucidamente, soprattutto se abbiamo delle forti aspettative, ma quello che dobbiamo sempre avere in mente è che: I NOSTRI figli sono UNICI e quindi non paragonabili ad altri, ma dobbiamo sempre tenere a mente il loro valore intrinseco e portarli sempre ad esprimerlo al MASSIMO… non chiediamo ai nostri figli di essere migliori di qualcun altro ma di essere al meglio delle LORO possibilità. Le competizione con se stessi è la più sana perchè si vince ogni volta che si arriva a migliorare se stessi.
Per tenersi aggiornati sulle attività dedicate ai genitori nelle varie città esiste il sito dedicato ai genitori che offre un valido aiuto a chi vuole rimanere informato su ciò che accade attorno a noi.
• nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla nascita del bambino;
• comunque nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta della lavoratrice, a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro. Cosa fare Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza:
• certificato medico, rilasciato da un medico appartenente ad una A.S.L. attestante la data presunta del parto; la data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. Nel caso in cui la lavoratrice scelga di limitare l'astensione ad un solo mese prima del parto, dovrà presentare inoltre:
• certificato del Medico competente in materia di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestante le buone condizioni di salute della gestante e del nascituro. Riflessi sul rapporto di lavoro L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.
Riflessi economici Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, le lavorateci hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività, nonché la tredicesima mensilità.
Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).
Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita).
RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 53/2000, art. 12 Legge n. 1204/1971, artt. 4, 6 e 28 Legge n. 903/1977, art. 3 Legge n. 1026/1976, art. 6 Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a Circolare INAIL n. 4511995, punto 4° Circolare INAIL n. 58/2000, punto I. I CCNL del 6/7/1995, art. 19 CCNL dell' 11/10/1996, artt. 19 e 69
Cosa fare nei
Cosa fare, i riflessi sul lavoro ed economici, i riferimenti normativi
La gravidanza è un evento del tutto normale nella vita di una donna e non comporta, se non in alcuni casi, l'interruzione della normale attività quotidiana. Nonostante questo, è bene che la donna si sottoponga ai controlli che il medico riterrà necessari fin dall'inizio del periodo della gestazione.
Esami prenatali
Di recente, la legge ha riconosciuto l'importanza che gli accertamenti diagnostici hanno per la tutela della salute della donna lavoratrice e del nascituro ed ha quindi disposto che le lavoratrici gestanti abbiano diritto ad assentarsi, durante l'orario di lavoro, per sottoporsi ad esami prenatali che debbano essere effettuati in tale orario.
Lo prevede l'art. 7 del Decreto Legge n. 645/1996, che ha recepito la direttiva CEE n. 92/1985, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Cosa fare Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali,
la lavoratrice deve presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza:
• specifica domanda, indirizzata al Dirigente, nella quale devono essere indicati data ed ora degli esami con dichiarazione che gli stessi non sono effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro;
• documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta, dalla quale risulti la data e l'orario di effettuazione degli esami (dalle ore…alle ore…). Riflessi economici Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente ed hanno lo stesso trattamento della "malattia dovuta a gravidanza": pertanto restano escluse dalla retribuzione le sole voci relative al salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale.
Riflessi sul rapporto di lavoro
Le ore di assenza per esami prenatali non si cumulano con le assenze per malattia comune.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legge n. 645/1996, art. 7 Circolare INAILn. 66/1997 Circolare INAIL n. 81 /1999, punto 5.6 Contratto integrativo aziendale
Cosa fare nei
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Una gravidanza priva di complicazioni è del tutto compatibile con il normale svolgimento del lavoro. In alcuni casi, però, l'attività lavorativa o l'ambiente in cui questa si svolge, possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro. Per tale motivo, la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:
- un'anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;
- il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a "lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l'astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile. Il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, valuta il rischio per la salute della gestante, informa dei rischi presenti la lavoratrice ed i rappresentanti per la sicurezza, prevede interventi di protezione e prevenzione.
Tra questi ultimi, è compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro deve darne motivata comunicazione all' Ispettorato del Lavoro, in modo da consentire alla lavoratrice di usufruire dell'astensione anticipata dal lavoro.
Il datore di lavoro garantisce inoltre la possibilità per le gestanti e le madri che allattano, di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. Concede anche permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali.
Cosa fare Per usufruire delle particolari forme di tutela previste dalla norma,
le lavoratrici addette ad attività considerate pericolose devono:
• presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza il certificato medico di gravidanza con l'indicazione della data presunta del parto o, in alternativa, un'autocertifìcazione che dovrà comunque essere integrata, entro cinque giorni, da certificato medico;
• notificare il proprio stato di gestazione non appena accertato in caso di lavorazioni che comportino l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Riflessi sul rapporto di lavoro L'adibizione delle lavoratrici gestanti ad attività diverse da quelle abitualmente svolte, non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro. Riflessi economici L'adibizione delle lavoratrici gestanti ad attività diverse da quelle abitualmente svolte, non incide in alcun modo sulla retribuzione.
RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R.n. 1026/1976, art. 5 Legge, n. 1204/1971, art. 3 Decreto legislativo n. 626/1994, art. 33, 10° comma Decreto legislativo n. 645/1996, aro. 4 e 5 D.P.R. n. 43/1990, art. 7, I ° comma Circolare INAIL n. 4SI 1993, punto 7.1.6, lettera e Circolare INAIL n. 58/2000, punto 1.1 Contratto integrativo aziendale
Cosa fare nei
Cosa fare, riflessi economici e sul rapporto di lavoro, i riferimenti normativi
Normalmente, la lavoratrice gestante continua la sua attività fino al settimo mese di gravidanza. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, però, la Direzione Provinciale del Lavoro, sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, può disporre l'astensione anticipata dal lavoro, previ accertamenti sanitari.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a questa forma di tutela in presenza di:
• gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
• condizioni di lavoro ed ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino, quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Cosa fare Per usufruire del diritto all'astensione obbligatoria anticipata le lavoratrici devono presentare:
• specifica domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, allegando il certificato medico di gravidanza attestante le condizioni previste dall'ari. 5 della Legge n. 1204/1971, lettera a); se la Direzione Provinciale del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta;
• al Responsabile dell'Unità di appartenenza, la ricevuta della domanda inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Riflessi sul rapporto di lavoro
L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Riflessi economici
Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria anticipata, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché la tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).
Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita). RIFERIMENTI NORMATIVI : Legge n. 1204/1971, art. 30,9° comma Legge n. 1204/1971, art. 5 Legge n. 903/1977, art. 3 D.P.R. n. 43/1990, art. 7, I ° comma Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a.
Cosa fare nei
Cosa fare, i riflessi economici e sul rapportoi di lavoro, i riferimenti normativi
Può accadere che durante il periodo di gestazione, la lavoratrice debba assentarsi dal lavoro per patologie direttamente conseguenti al suo stato particolare, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'astensione obbligatoria anticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Cosa fare In questo caso le lavoratrici devono presentare:
• certificato del medico curante che contenga esplicito riferimento alla patologia conseguente allo stato di gravidanza.
Riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze per infermità determinate dallo stato di gravidanza, non sono computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.
Riflessi economici
Alle lavoratrici affette da patologie connesse alla gravidanza, viene corrisposta la retribuzione normale, con esclusione delle voci del salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale.
RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R.n. 1026/1976.art.20 Circolare INAIL n. 45/1995, punto 2° Contratto integrativo aziendale CCNL del 6/7/1995.art.21, 7° comma
Cosa fare nei
In caso di interruzione della gravidanza – Cosa fare,
i riflessi sul rapporto di lavoro ed economici i riferimenti normativi In caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica che si verifìchi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, l'evento viene considerato aborto e pertanto non viene riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria.
Per accertare se l'interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.
Cosa fare
Le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza, entro quindici giorni dall'aborto:
• certificato medico attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è avvenuto l'aborto, sia la data presunta del parto.
Riflessi sul rapporto di lavoro
Le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia. Non sono quindi computate nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto.
Riflessi economici
Le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, con esclusione delle voci relative al salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge, n. 1204/1971, art. 4, lettera e, e art. 20 D.P.R.n. 1026/1976, art. 12 Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera b Contratto integrativo aziendale (Testo tratto da "Quando arriva un bambino" a cura di Inail)
Astensione obbligatoria per la madre
Dopo il parto, la donna ha bisogno di recuperare le proprie forze fisiche e di dedicare molto del suo tempo alle cure che il "nuovo arrivato" richiede. La legge garantisce alla lavoratrice madre il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro nel periodo successivo al parto. Ciò allo scopo di assicurare al tempo stesso la tutela della donna e la protezione del bambino.
Le primarie esigenze del bambino, fondamentali per un sano sviluppo psicofìsico soprattutto nei suoi primi mesi di vita, devono infatti essere soddisfatte in maniera adeguata. Le lavoratrici devono quindi astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno optato per l'astensione di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.
In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha comunque diritto all'astensione fino alla data presunta del parto. Potrà recuperare i giorni di astensione obbligatoria, non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento, aggiungendoli al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
Cosa fare Per usufruire del diritto all'astensione obbligatoria
le lavoratrici devono presentare, entro quindici giorni dall'evento:
• specifica domanda al Responsabile dell'Unità di appartenenza, allegando il certificato di nascita del figlio.
Riflessi sul rapporto di lavoro
L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.
Riflessi economici
Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività, nonché la tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio.
Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita). RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 53/2000, art. 11 Legge n. 1204/1971, artt. 4 e 6 Legge n. 903/1977, art. 3 D.RR.n.l026/1976,art. 15 Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a (Testo tratto da "Quando arriva un bambino" a cura dell'Inail)
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Avete mai avuto la sensazione che i vostri figli vi perseguitassero, che mentre cercate qualcosa per casa la loro ombra vi seguisse, che non riusciste neanche ad andare in bagno in pace, che se state parlando con qualcuno avete sempre in sottofondo la voce dei vostri