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Archive for the ‘DIARIO e PENSIERI’ Category

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03

Sessualità Infantile

Posted by Ethel on settembre 3, 2009

La notizia che vi sto per raccontare non la potrete leggere da nessuna parte, perchè la madre della bambini ha avuto la decenza di non metterla in piazza, quindi vi racconterò il fatto così, nudo e crudo, senza nomi nè riferimenti.

Una bambini di 8 anni (più piccola della mia, ed è questo che mi ha sconvolto di più) si è trovata in una situazione imbarazzante quando un suo amichetto di 13 anni, vicino di casa, le chiese di (rabbrividisco solo al pensiero) fargli un rapporto orale.

I commenti sulla cosa li lascio alla fine, ma già mi schifo…

…proseguo:

il tredicenne pensò che non fosse il caso che fosse solo lui a giovare della ‘prestazioni’ della bambina, e ha chiamato i suoi amichetti.

Dopo che la bambina, di 8 anni (lo ricordo per chi avesse memoria corta) riferì dell’accaduto alla madre, la madre pensò, ingenuamente, di andare a protestare con i genitori dei bambini.

La risposta?

I genitori le risero in faccia e le dissero che non era colpa dei loro figli se sua figlia era una ‘BOCC***ARA’ e si sono messi a lodare i loro figli.

La storia finisce che nel condominio si è sparsa la voce e adesso la bambina ha un appellativo che viene attribuito raramente anche a persone adulte, si sta facendo causa, ma il marchio, comunque si risolva la situazione, le rimarrà a vita (se non nella società… dentro di lei).

Vi avevo detto che le mie considerazioni le avrei scritte alla fine ma, se vi siete messi a ridere o non vi è sceso un brivido disgusto sulla schiena, certamente non comprenderete le mie osservazioni.

Partendo dalla mia conoscenza sui bambini (avendone due, 1 maschio ed una femmina, con una
spiccata sessualità, che esprimono entrambi in modo totalmente diverso) posso dire con la
quasi totale certezza che, anche se ad un bambino di 8 anni (e anche più piccolo) gli si può
spiegare come nascano i bambini, un rapporto sessuale non sa neanche dove sta di casa.

L’esplorazione infantile della sessualità può e deve essere permesso, se no vengono instillati nei bambini dei limiti psicologici e fisici che rishciano di maturare puoi, nell’adulto in forme o di inibizione o di perversione, portando poi a tutte le forme di ‘disfunzioni sessuali’ che troneggiano la nostra società, determinate essenzialmente dalla visione del sesso come una cosa ‘sporca’ e non come quella magnifica manifestazione che porta a generare una vita (nonchè piacere reciproco :-) ).

Il problema è che l’approccio del bambino alla sessualità (che vi assicuro essere molto precoce: mio figlio ebbe la sua prima erezione ad un giorno, mia figlia già a 4 anni si strusciava con un suo amichetto e a 7 anni si è fatta scoprire dalla maestra che dava il suo primo bacio sulle scale della scuola) deve essere assecondato, non forzato.

L’intenzionalità del bambino è pura, i suoi gesti servono ad esplorare come il suo corpo risponde a diversi e nuovi stimoli: è semplice curiosità.

NOn è un processo diverso dall’afferrare gli oggetti, osservarli cadere e percepirne il rumore del loro impatto con il pavimento; non è diverso dall’imparare a camminare, parlare, leggere o scrivere… perchè allora appare così difficile spiegare ai bambini il sesso?

Dopo aver sentito questa storia lo so.

Nella mente dell’adulto medio (non mi riferisco a tutti) il sesso acquisisce un’intenzionalità perversa che nel bambino non è presente: il bambino non capisce perchè è sconveniente tirarsi giù le mutandine in pubblico.

Il bambino è attratto dal corpo come da qualsiasi altra cosa che lo circonda.

Cosa penso di quello che è accaduto?

Che tutto sarebbe potuto essere ‘normale’ se fosse stato sullo stesso piano di ingenuità da parte di antrambi i bambini (che abbiano 8 o 13 anni), e che la sporcizia della cosa è subentrata quando il bambino ha chiamato i suoi amichetti, poichè il tredicenne dimostrava un’intenzionalità adulta (in senso negativo).

La situazione comunque poteva avere un risvolto positivo se dietro ai ragazzi ci fossero stati dei genitori attenti che cogliessero l’occasione per siegare i limiti di determinati ‘giochi’, mostrando loro tutta la gravità del loro comportamento.

Ciò non è stato, ma non per mancanza di volontò ma per mancanza di coscienza da parte dei genitori stessi che, vedendo il sesso in modo perverso, non hannno saputo (se non voluto) cogliere, l’assurdità di poter etichettare una bambina di 8 anni con un appellativo simile e di poterle attribuire la piena consapevolezza dell’atto che era stata spinta a fare.
Diciamo che i figli si sono comportati in modo conforme alla mentalità dei loro genitori.
Essere genitori non è mai stato detto sia cosa semplice, ma nel momento in cui si mette al
mondo un essere, bisogna anche farlo crescere in modo che sia capace di rispettare gli
esseri della società in cui andrà ad inserirsi e non educare un mostro a schiacciare i
sentimenti degli altri.

E in tutto questo mi sorge una domanda: qual’è veramente il modo immaturo di vedere il sesso il loro o il nostro?

Qui metto un link penso che possano essere utili per capire cosa intendo per ‘disfunzioni sessuali’ (sono poco attinenti ad un sito per bambini quindi ne ho fatto solo accenno, ma mi sono accorta che nel tanto parlare di sesso delle persone perdono di vista gli aspetti emotivi, che invece DEVONO essere insegnati ai bambini:

http://www.nuovaitaliamedica.it/index.asp?PGS=ARTICLE&ID=378&TIT=I%20disturbi%20sessuali

apr
18

La Familia Incredibili: non valutarsi in funzione degli altri

Posted by Ethel on aprile 18, 2009

E' facile nel mondo dei genitori entrare in competizione: 'mio figlio è più bravo'  'mio figlio fa più cose' 'Oh come sono impegnato…non puoi capire' (come se gli altri non avessero impegni) insomma sembra si abbia un atteggiamento costante in cui si fa a gara a chi dà di più ai propri figli o a chi fa di più o… spesso sembra quasi che ci si dimentichi realmente cosa richiedano i figli, tanto si è presi dal dargli… ma poi… ce l'hanno chiesto? Ancora: 'Oh quant'è bravo quel bambino, così calmo… la madre deve essere molto brava!'

O.K. l'educazione, ma se un bambino è vivace o calmo questo non dipene dall'educazione, si può essere la mamma più brava del mondo ma se riesci a tenere un bambino vivace seduto per più di 5 minuti (e ho detto l'ipotesi più ottimistica)… sei o un mago o un naziskin.

Mettiamola sotto altri termini: se dovessero valutarmi come mamma in base a quanto sono calmi i miei figli… dovrei essere la peggiore delle mamme, eppure i miei figli sono sani, vanno bene a scuola, sono molto indipendenti… l'unica cosa è che se gli chiedi di stare fermi quando sono presi dal gioco si fermano dopo un'ora :-O. Di cose sbagliate ne vengono fatte a tonnellate… tutti i giorni ed essere perfetti potrebbe essere uno degli errori più grandi che si possano fare! Un'altra cosa cui sono spesso portati i genitori è valutare i propri figli in funzine degli altri bambini e questo penso sia uno degli errori più grandi: vostro figlio magari sarà un atleta ma potrebbe non amare la matematica, potrebbe invece essere un lettore accanito ma odiare gli sport. I termini di paragone si debbono avere ma farli sentire il meno possibile e in caso, dare dei riferimenti non come ammonizioni di inferiorità o superiorità di vostro figlio rispetto ad altri ma come se voleste dargli una direzione dove andare.

Nessuno è migliore o peggiore di qualcun altro, ma siamo tutti diversi, con diverse attitudini e diverse passioni che ci porteranno, col tempo, lungo strade diverse, ma non per questo migliori o peggiori delle altre. E' un messaggio difficile da dare ad un bambino, e non sempre ci riesco a darlo… ora provo a darvi degli esempi di momenti in cui penso che il messaggio sia arrivato chiaro e forte. Una volta chiesi a mia figlia come fosse andata l'interrogazione, felice mi annunciò il suo voto "ho preso 9e1/2… penso sia stato il voto più alto della classe…ma non mi ricordo se qualcuno ha preso più di me…" io la fermai e le feci capire che a prescindere dal fatto che qualcuno avesse preso o no un voto più alto del suo, il suo risultato era meraviglioso!

Stessa cosa successe ad un'altro compito, al quele però riuscì a prende a malapena la sufficienza, dopo che aveva studiato ed io ben sapevo cosa realmente sapesse. Non la sgridai, non c'era motivo, lei l'impegno lo avevo messo tutto, ma cercai di capire il perchè della lacuna domandandole quali erano le domande e come avrebbe risposto. Appurato che le risposte che avrebbe dato sarebbero state corrette… a me questo bastava… lei per me era da ottimo! Questi sono esempi, ma non è sempre facile comportarsi lucidamente, soprattutto se abbiamo delle forti aspettative, ma quello che dobbiamo sempre avere in mente è che: I NOSTRI figli sono UNICI e quindi non paragonabili ad altri, ma dobbiamo sempre tenere a mente il loro valore intrinseco e portarli sempre ad esprimerlo al MASSIMO… non chiediamo ai nostri figli di essere migliori di qualcun altro ma di essere al meglio delle LORO possibilità. Le competizione con se stessi è la più sana perchè si vince ogni volta che si arriva a migliorare se stessi.

Per tenersi aggiornati sulle attività dedicate ai genitori nelle varie città esiste il sito dedicato ai genitori che offre un valido aiuto a chi vuole rimanere informato su ciò che accade attorno a noi.

 

L'astensione obbligatoria A tutela della salute della madre e del nascituro, la legge prevede che la donna lavoratrice sospenda l'attività lavorativa nei momenti più avanzati della gestazione e subito dopo il parto. Le lavoratrici devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro (art. 4 della legge n. 1204/1971):

• nei due mesi precedenti la data presunta del parto e comunque fino alla nascita del bambino;

• comunque nel mese precedente la data presunta del parto e sempre fino alla nascita del bambino, per scelta della lavoratrice, a condizione che non vi siano pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro. Cosa fare Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza:

• certificato medico, rilasciato da un medico appartenente ad una A.S.L. attestante la data presunta del parto; la data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. Nel caso in cui la lavoratrice scelga di limitare l'astensione ad un solo mese prima del parto, dovrà presentare inoltre:

• certificato del Medico competente in materia di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestante le buone condizioni di salute della gestante e del nascituro. Riflessi sul rapporto di lavoro L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Riflessi economici Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, le lavorateci hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività, nonché la tredicesima mensilità.

Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).

Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita).

RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 53/2000, art. 12 Legge n. 1204/1971, artt. 4, 6 e 28 Legge n. 903/1977, art. 3 Legge n. 1026/1976, art. 6 Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a Circolare INAIL n. 4511995, punto 4° Circolare INAIL n. 58/2000, punto I. I CCNL del 6/7/1995, art. 19 CCNL dell' 11/10/1996, artt. 19 e 69

Cosa fare nei

Cosa fare, i riflessi sul lavoro ed economici, i riferimenti normativi

La gravidanza è un evento del tutto normale nella vita di una donna e non comporta, se non in alcuni casi, l'interruzione della normale attività quotidiana. Nonostante questo, è bene che la donna si sottoponga ai controlli che il medico riterrà necessari fin dall'inizio del periodo della gestazione.

Esami prenatali

Di recente, la legge ha riconosciuto l'importanza che gli accertamenti diagnostici hanno per la tutela della salute della donna lavoratrice e del nascituro ed ha quindi disposto che le lavoratrici gestanti abbiano diritto ad assentarsi, durante l'orario di lavoro, per sottoporsi ad esami prenatali che debbano essere effettuati in tale orario.

Lo prevede l'art. 7 del Decreto Legge n. 645/1996, che ha recepito la direttiva CEE n. 92/1985, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Cosa fare Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali

la lavoratrice deve presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza:

• specifica domanda, indirizzata al Dirigente, nella quale devono essere indicati data ed ora degli esami con dichiarazione che gli stessi non sono effettuabili al di fuori dell'orario di lavoro;

• documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta, dalla quale risulti la data e l'orario di effettuazione degli esami (dalle ore…alle ore…). Riflessi economici Le ore di assenza per esami prenatali vengono retribuite normalmente ed hanno lo stesso trattamento della "malattia dovuta a gravidanza": pertanto restano escluse dalla retribuzione le sole voci relative al salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale.

Riflessi sul rapporto di lavoro

Le ore di assenza per esami prenatali non si cumulano con le assenze per malattia comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legge n. 645/1996, art. 7 Circolare INAILn. 66/1997 Circolare INAIL n. 81 /1999, punto 5.6 Contratto integrativo aziendale

Cosa fare nei

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

Una gravidanza priva di complicazioni è del tutto compatibile con il normale svolgimento del lavoro. In alcuni casi, però, l'attività lavorativa o l'ambiente in cui questa si svolge, possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro. Per tale motivo, la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:

- un'anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;

- il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a "lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" provvedendo allo spostamento ad altre mansioni o concedendo l'astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile. Il datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, valuta il rischio per la salute della gestante, informa dei rischi presenti la lavoratrice ed i rappresentanti per la sicurezza, prevede interventi di protezione e prevenzione.

Tra questi ultimi, è compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro deve darne motivata comunicazione all' Ispettorato del Lavoro, in modo da consentire alla lavoratrice di usufruire dell'astensione anticipata dal lavoro.

Il datore di lavoro garantisce inoltre la possibilità per le gestanti e le madri che allattano, di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. Concede anche permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali.

Cosa fare Per usufruire delle particolari forme di tutela previste dalla norma,

le lavoratrici addette ad attività considerate pericolose devono:

• presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza il certificato medico di gravidanza con l'indicazione della data presunta del parto o, in alternativa, un'autocertifìcazione che dovrà comunque essere integrata, entro cinque giorni, da certificato medico;

• notificare il proprio stato di gestazione non appena accertato in caso di lavorazioni che comportino l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Riflessi sul rapporto di lavoro L'adibizione delle lavoratrici gestanti ad attività diverse da quelle abitualmente svolte, non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro. Riflessi economici L'adibizione delle lavoratrici gestanti ad attività diverse da quelle abitualmente svolte, non incide in alcun modo sulla retribuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R.n. 1026/1976, art. 5 Legge, n. 1204/1971, art. 3 Decreto legislativo n. 626/1994, art. 33, 10° comma Decreto legislativo n. 645/1996, aro. 4 e 5 D.P.R. n. 43/1990, art. 7, I ° comma Circolare INAIL n. 4SI 1993, punto 7.1.6, lettera e Circolare INAIL n. 58/2000, punto 1.1 Contratto integrativo aziendale

Cosa fare nei

Cosa fare, riflessi economici e sul rapporto di lavoro, i riferimenti normativi

Normalmente, la lavoratrice gestante continua la sua attività fino al settimo mese di gravidanza. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, però, la Direzione Provinciale del Lavoro, sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice, può disporre l'astensione anticipata dal lavoro, previ accertamenti sanitari.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a questa forma di tutela in presenza di:

• gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

• condizioni di lavoro ed ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino, quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Cosa fare Per usufruire del diritto all'astensione obbligatoria anticipata le lavoratrici devono presentare:

• specifica domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, allegando il certificato medico di gravidanza attestante le condizioni previste dall'ari. 5 della Legge n. 1204/1971, lettera a); se la Direzione Provinciale del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta;

• al Responsabile dell'Unità di appartenenza, la ricevuta della domanda inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Riflessi sul rapporto di lavoro

L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Riflessi economici

Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria anticipata, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché la tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).

Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita). RIFERIMENTI NORMATIVI : Legge n. 1204/1971, art. 30,9° comma Legge n. 1204/1971, art. 5 Legge n. 903/1977, art. 3 D.P.R. n. 43/1990, art. 7, I ° comma Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a.

Cosa fare nei

Cosa fare, i riflessi economici e sul rapportoi di lavoro, i riferimenti normativi

Può accadere che durante il periodo di gestazione, la lavoratrice debba assentarsi dal lavoro per patologie direttamente conseguenti al suo stato particolare, che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'astensione obbligatoria anticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Cosa fare In questo caso le lavoratrici devono presentare:

• certificato del medico curante che contenga esplicito riferimento alla patologia conseguente allo stato di gravidanza.

Riflessi sul rapporto di lavoro

Le assenze per infermità determinate dallo stato di gravidanza, non sono computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.

Riflessi economici

Alle lavoratrici affette da patologie connesse alla gravidanza, viene corrisposta la retribuzione normale, con esclusione delle voci del salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale.

RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R.n. 1026/1976.art.20 Circolare INAIL n. 45/1995, punto 2° Contratto integrativo aziendale CCNL del 6/7/1995.art.21, 7° comma

Cosa fare nei

In caso di interruzione della gravidanza – Cosa fare,

i riflessi sul rapporto di lavoro ed economici i riferimenti normativi In caso di interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica che si verifìchi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, l'evento viene considerato aborto e pertanto non viene riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria.

Per accertare se l'interruzione di gravidanza sia avvenuta prima o dopo il 180° giorno, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza.

Cosa fare

Le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell'Unità di appartenenza, entro quindici giorni dall'aborto:

• certificato medico attestante sia il mese di gravidanza durante il quale è avvenuto l'aborto, sia la data presunta del parto.

Riflessi sul rapporto di lavoro

Le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia. Non sono quindi computate nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto.

Riflessi economici

Le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, con esclusione delle voci relative al salario accessorio di cui al contratto integrativo aziendale. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge, n. 1204/1971, art. 4, lettera e, e art. 20 D.P.R.n. 1026/1976, art. 12 Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera b Contratto integrativo aziendale (Testo tratto da "Quando arriva un bambino" a cura di Inail)

Astensione obbligatoria per la madre

Dopo il parto, la donna ha bisogno di recuperare le proprie forze fisiche e di dedicare molto del suo tempo alle cure che il "nuovo arrivato" richiede. La legge garantisce alla lavoratrice madre il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro nel periodo successivo al parto. Ciò allo scopo di assicurare al tempo stesso la tutela della donna e la protezione del bambino.

Le primarie esigenze del bambino, fondamentali per un sano sviluppo psicofìsico soprattutto nei suoi primi mesi di vita, devono infatti essere soddisfatte in maniera adeguata. Le lavoratrici devono quindi astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei tre mesi successivi al parto oppure, se hanno optato per l'astensione di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.

In caso di parto prematuro, la lavoratrice ha comunque diritto all'astensione fino alla data presunta del parto. Potrà recuperare i giorni di astensione obbligatoria, non goduti a causa dell'anticipazione dell'evento, aggiungendoli al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Cosa fare Per usufruire del diritto all'astensione obbligatoria

le lavoratrici devono presentare, entro quindici giorni dall'evento:

• specifica domanda al Responsabile dell'Unità di appartenenza, allegando il certificato di nascita del figlio.

Riflessi sul rapporto di lavoro

L'astensione obbligatoria è calcolata a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e delle ferie ed è considerata attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Riflessi economici

Per tutto il periodo dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fìsse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività, nonché la tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio.

Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione (ad esempio, come ipotesi più frequente, in aspettativa non retribuita). RIFERIMENTI NORMATIVI Legge n. 53/2000, art. 11 Legge n. 1204/1971, artt. 4 e 6 Legge n. 903/1977, art. 3 D.RR.n.l026/1976,art. 15 Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera a (Testo tratto da "Quando arriva un bambino" a cura dell'Inail)

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